STATUTO COVOLOCO

STATUTO
Associazione di Promozione Sociale COVOLOCO ASD
TITOLO 1. L’ASSOCIAZIONE
Articolo 1. Denominazione – Durata – Sede.
1. È costituita, ai sensi del Codice civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii. e del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm.ii., l’associazione denominata “Associazione di Promozione Sociale COVOLOCO ASD”.
2. L’Associazione ha sede legale in Roma Via Federico Delpino n. 84 ed ha durata illimitata. Il trasferimento dell’indirizzo della sede legale nel medesimo comune può essere stabilito con delibera dell’assemblea e non comporta modifica statutaria, salvo l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
3. Ai sensi dell’art. 71del Decreto legislativo 03/07/2017 n.117, le sedi degli enti di Terzo Settore e i locali in cui si svolgono le relative attività istituzionali, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444 e simili, indipendentemente dalla destinazione urbanistica. L’Associazione farà uso dell’indicazione di “Associazione Sportiva Dilettantistica” e di “Associazione di promozione sociale”, nonché dei relativi acronimi di “ASD” e “APS” nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico se iscritta, rispettivamente, nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e nella sezione del Registro unico nazionale del terzo settore dedicata alle APS e limitatamente in costanza di iscrizione nei Registri medesimi.
5. L’Associazione si obbliga a conformarsi alle norme e alle direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazione Sportive e degli Ente di Promozione Sportiva cui l’Associazione medesima intende affiliarsi e di cui riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare. Previo riconoscimento ai fini sportivi da parte delle Federazioni e/o EPS ai quali è affiliata, l’associazione si iscrive al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.
Articolo 2. Finalità e attività
L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale: a) valorizzare lo sport come esercizio di partecipazione alla vita del territorio e concorrere alla formazione integrale e sociale di ragazzi/e e dei giovani, valorizzando la loro domanda educativa e la promozione dello sport; b) indirizzare i giovani al fine di favorirne l’inserimento nelle attività occupazionali e di lavoro, sviluppando occasioni ed opportunità di volontariato e di inclusione sociale; c) favorire forme di aggregazione sociale per contrastare l’emarginazione sociale e combattere il disagio economico; d) concorrere alla creazione di momenti e spazi ricreativi e di socializzazione per favorire la diffusione dell’arte e della cultura italiana e straniera in tutte le sue esplicazioni, anche tramite il turismo sociale; e) promuovere attività culturali, sociali, ricreative, salutistiche, del tempo libero, ambientalistiche e del turismo sociale, che possono contribuire all’arricchimento della persona umana; perseguire inoltre finalità assistenziali, di promozione sociale e del benessere psico fisico in genere, nonché di contrasto alla povertà, all’esclusione sociale ed alle marginalità, anche a favore di soggetti disabili. g) L’Associazione persegue le proprie finalità mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi delle attività di interesse generale, come individuate dal successivo articolo 3, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati. h) In particolare l’associazione si propone di organizzare manifestazioni culturali ludiche, ricreative, turistiche e sportive dilettantistiche nonché la somministrazione di alimenti e/o bevande presso le sedi o locali in cui viene svolta l’attività istituzionale, di cui all’articolo 86 del Codice del Terzo Settore che consente alle Associazioni di Promozione Sociale, ricomprese tra gli enti di cui all’articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, iscritte nell’apposito registro, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’interno, di effettuarle a fronte di pagamenti di corrispettivi specifici e non rientrando in ogni caso in attività commerciale. Nel perseguimento delle proprie finalità sportive dilettantistiche, l’Associazione ha per oggetto l’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, con particolare riferimento alle discipline: BH001 Freccette Soft Dart, BH002 Freccette Steel Dart; ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica, ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. n. 36/2021. Tale elenco di sport e discipline potrà essere ampliato o ristretto in base alle attività sportive dilettantistiche effettuate nell’anno sportivo, previa delibera del Consiglio Direttivo.
Articolo 3. Attività di interesse generale.
1. In qualità di Associazione di promozione sociale del Terzo settore, l’Associazione intende altresì operare mediante lo svolgimento in via principale nei seguenti settori di attivita di interesse generale, di cui all’articolo 5, comma 1, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117:
2. Attivita prevista alla lettera D dell’art. 5 D.lgs. 117/2017: educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
3. Attività prevista alla lettera I dell’art. 5 D.1gs.117/2017: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
4. Attivita prevista alla lettera L dell’art. 5 D.lgs. 117/2017: formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
5. Attività prevista alla lettera K dell’art. 5 D.lgs. 117/2017: organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
6. Attività prevista alla lettera T dell’art. 5 D.lgs. 117/2017: organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche. Nel perseguimento delle finalità istituzionali, l’Associazione può altresì svolgere le proprie attività sportive di interesse generale anche mediante l’acquisizione, conduzione in locazione e gestione di impianti, aree e strutture per l’organizzazione e la pratica sportiva.
L’Associazione può esercitare attività diverse, ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n: 117, purché siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri e 1 limiti previsti dal medesimo articolo e dalle relative disposizioni attuative. A tal fine, è demandata all’Assemblea la concreta individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e criteri.
L’Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell’art. 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L’attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa; mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.
Articolo 4. Attività diverse
1. Nel perseguimento delle finalità istituzionali, l’Associazione può altresì svolgere le proprie attività sportive di interesse generale anche mediante l’acquisizione, conduzione in locazione e gestione di impianti, aree e strutture per l’organizzazione e la pratica sportiva.
2. L’Associazione può esercitare attività diverse, ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, purché siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri e i limiti previsti dal medesimo articolo e dalle relative disposizioni attuative. A tal fine, è demandata all’Assemblea la concreta individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e criteri:
3. L’Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell’art. 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L’attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.
TITOLO II. I SOCI.
Articolo 5. Ammissione del Socio – Categorie di Soci – Quota associativa
Sono associati tutti coloro che, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, previo versamento della quota associativa, nel rispetto del presente Statuto, facciano richiesta di adesione all’associazione.
Il rapporto associativo non ha limiti di durata temporale, fatta salva la decadenza conseguente al mancato versamento annuale delle quote associative, approvate dal Consiglio Direttivo mediante uno specifico regolamento interno. Può aderire all’associazione ogni soggetto, cittadino italiano o straniero, senza alcuna limitazione o discriminazione politica, religiosa, etnica, di genere, di età o economica. Chiunque può aderire all’associazione, divenendone socio, purché ne condivida i principi e le finalità. Il socio è un soggetto che aderisce liberamente alle finalità dell’Associazione, accettando le regole del presente Statuto e dello statuto della Rete Associativa cui l’Associazione potrà aderire, condividendone le attività e i progetti e contribuendo a realizzare gli scopi che l’Associazione si prefigge.
Per aderire all’Associazione si deve farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, indicando nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico ed eventuale indirizzo e-mail, e dichiarando di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali. Nel caso di minori, la domanda è presentata da chi ne esercita la potestà genitoriale.
Il Consiglio Direttivo può delegare il suo Presidente o altro membro del Consiglio Direttivo a formalizzare l’ammissione, che dà diritto al rilascio immediato della tessera sociale purché siano contestualmente versate le quote sociali prescritte. La tessera ha valore annuale. I soci rinnovano il vincolo associativo tramite il rinnovo del t e s s e r a m e n t o .
I soci, con la domanda di iscrizione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell’associazione. Nel caso di rigetto della domanda, le motivazioni devono essere comunicate all’interessato entro sessanta giorni. L’interessato può, nei successivi sessanta giorni, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.
La quota sociale corrisposta dal socio rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell’associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile neanche in caso di morte.
Le modalità e le condizioni di associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono eventualmente disciplinate da regolamenti specifici.
I soci si dividono nelle seguenti categorie: Fondatori; Ordinari; Onorari.
Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l’Associazione sottoscrivendo l’atto costitutivo;
Soci ordinari sono coloro che, condividendo le finalità dell’Associazione operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative.
Soci onorari sono quelle persone alle quali l’Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall’Assemblea Ordinaria, su proposta del CD.
La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale, non è rimborsabile e non rivalutabile.
Articolo 6. Diritti e doveri.
Tutti i soci hanno uguali diritti: i soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell’Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato.
Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 15 giorni, dall’appartenenza all’Associazione. I soci hanno l’obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti
Le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo. L’Associazione, in caso di particolare necessità, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti, anche ricorrendo ai propri associati.
L’iscrizione all’Associazione può essere fatta anche per via telematica e attraverso pagamenti digitali. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Il Socio ha il dovere di: attivarsi per l’affermazione e la realizzazione dei principi contenuti nello Statuto; osservare lo Statuto ed i Regolamenti nonché adempiere le decisioni legalmente assunte dagli organi statutari; versare la quota di iscrizione entro il termine stabilito e nel rispetto delle norme regolamentari vigenti; partecipare costantemente ed attivamente alla vita e alle attività come riunioni, manifestazioni ed altre iniziative, cooperando costantemente al suo potenziamento morale e materiale ed all’elaborazione delle sue decisioni; mantenere un comportamento leale e dignitoso che non contraddica e si ponga in contrasto con gli scopi dello Statuto e le deliberazioni adottate e che sia riguardoso verso gli altri soci e gli organi statutari dell’associazione.
Agli associati sono riconosciuti i seguenti diritti: diritto di elettorato attivo e passivo a tutti gli organi associativi; diritto di partecipazione ad ogni attività associativa; diritto di recesso con preavviso di 15 giorni e senza giusta causa, nonché tutti i diritti e doveri contemplati dalle disposizioni di legge applicabili, dai regolamenti o codici etici emanati dal Consiglio Direttivo; diritto di esaminare i libri sociali secondo quanto previsto dalla legge e dal presente statuto; diritto di essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento; diritto di prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee; diritto di denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell’art. 29 del Codice del t e r z o s e t t o r e .
Ogni associato gode, sulla base del regolamento approvato dal Consiglio Direttivo, dei servizi offerti dall’Associazione.
Articolo 7. Perdita o sospensione della qualità di Socio – Provvedimento di espulsione
La qualità di socio si perde: a) per decesso; b) per morosità nel pagamento della quota associativa; dietro presentazione di dimissioni scritte o per recesso volontario; per esclusione; c) a seguito di scioglimento dell’Associazione. Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.
La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all’Assemblea.
Articolo 8. Volontari.
Sono volontari gli associati che aderiscono all’associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
Al volontario possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
Ai sensi dell’art. 17 comma 4 del D.1gs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R.n.445/2000, purché non superino l’importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
Non si considera volontario l’associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell’art. 18, comma 1, del D.lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.
TITOLO III – ORGANI SOCIALI –
Articolo 9. Organi sociali e cariche elettive.
Sono organi dell’Associazione: a. l’Assemblea dei soci; b. il Consiglio Direttivo/Organo di Amministrazione; c. il Presidente ed il Vicepresidente; d. l’Organo di Controllo; e. il Collegio dei Revisori dei Conti. Tutte le cariche sociali sono elettive e prevalentemente gratuite.
Articolo 10. Assemblea dei soci
L’Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. Nell’Assemblea dei Soci hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.
L’Assemblea viene convocata dagli amministratori, almeno una volta l’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo. L’Assemblea viene convocata, inoltre, dagli amministratori quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L’Assemblea è presieduta dal Presidente in carica. Per convocare l’Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l’ora della prima convocazione ed il giorno e l’ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima. Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante annuncio scritto ad ogni Socio per posta, fax o posta elettronica e con avviso da affiggere nella Sede dell’Associazione e/o negli eventuali luoghi in cui essa svolge le attività almeno 10 giorni prima dell’adunanza: L’avviso verrà inoltrato all’indirizzo risultante dal Libro dei Soci. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora e sede della convocazione; l’ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento. L’Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.
Articolo 11 – Assemblea Ordinaria: Funzioni e compiti
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. E consentita l’espressione del voto per delega. Ciascun socio può essere latore di massimo due deleghe.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l’elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell’Assemblea.
All’Assemblea è possibile partecipare mediante mezzi di telecomunicazione.
L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti: nomina e revoca i componenti degli organi sociali; nomina e revoca, quanto previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; discute ed approva il bilancio preventivo e il bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo; definisce il programma generale annuale di attività; discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’Associazione; delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell’art. 7; discute e decide su tutti gli argomenti posti all’Ordine del Giorno.
Articolo 12. Assemblea Straordinaria
L’Assemblea straordinaria è convocata ogni qual volta se ne verifichi la necessità nonché per: deliberare sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto; deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione.
Per le modifiche statutarie l’Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Trascorsa almeno 1 ora dalla prima convocazione l’assemblea straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per lo scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Articolo 13. Consiglio Direttivo/Organo di Amministrazione: Funzioni e Compiti
Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 7 membri, nominati dall’Assemblea; esso si rinnova ogni cinque anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti. La convocazione è fatta mediante annuncio scritto inviato per posta, fax o posta elettronica e con avviso da affiggere nella Sede dell’Associazione e/o negli eventuali luoghi in cui essa svolge le attività almeno 10 giorni prima dell’adunanza.
Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti con votazioni palesi.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione: realizza ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell’Assemblea dei soci.
Nello specifico: elegge tra i propri componenti il presidente e lo revoca; elegge tra i propri componenti il vicepresidente e lo revoca; nomina il segretario; attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione; cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea; predispone all’Assemblea il programma annuale di attività; presenta annualmente all’Assemblea per l’approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell’esercizio trascorso/bilancio da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche, nonché il bilancio preventivo per l’anno in corso; determina l’ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento; conferisce procure generali e speciali; instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni; propone all’Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell’Associazione e degli organi sociali; riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci; ratifica e respinge i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente; delibera in ordine all’esclusione dei soci come da art. 7.
In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.
Articolo 14 – Il Presidente
Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione ed ha l’uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vicepresidente.
In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.
Articolo 15 – Il Vicepresidente
In caso di assenza o impedimento del Presidente, le relative mansioni sono esercitate dal Vicepresidente.
Articolo 16 – Il Segretario
Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.
Articolo 17 – Organo di Controllo
È nominato (solo al superamento dei limiti di legge previsti) nei casi e nei modi previsti dall’art. 30 del D: Lgs 117/2017. L’Organo di Controllo è composto da un revisore legale iscritto al relativo registro. Gli adempimenti propri dell’Organo di Controllo sono: vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14.
Il componente dell’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari
Articolo 18 – Revisore Legale dei Conti
È nominato (solo al superamento dei limiti di legge previsti) nei casi previsti dall’art. 31 del D. Lgs. 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.
Articolo 19 – Patrimonio, esercizio sociale e bilancio
L’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio, presenta per l’approvazione all’Assemblea ordinaria: la relazione morale, il rendiconto economico e finanziario dell’esercizio trascorso o il bilancio, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti; nonché il bilancio preventivo per l’anno in corso.
Le entrate dell’Associazione sono costituite da: quote associative e contributi di simpatizzanti; contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; donazioni e lasciti testamentari; entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento; ogni altra entrata compatibile con le finalità dell’associazionismo di promozione sociale.
I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste. Il patrimonio sociale è costituito da: beni immobili e mobili; azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati; donazioni, lasciti o successioni; altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.
Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell’Associazione. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell’Associazione.
Articolo 20 – Bilancio Sociale ed informativa sociale
È redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017.
Articolo 21 – Scioglimento dell’Associazione e devoluzione dei beni
Lo scioglimento dell’Associazione viene deciso dall’Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell’art. 1 del presente statuto. In caso di scioglimento, il patrimonio dell’Associazione, dedotte le passività, sentito l’organismo di controllo, e previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45 del D. Lgs. 117/2017, verrà devoluto ad altri Enti del Terzo Settore con finalità analoghe, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.
Articolo 22 – Norma di rinvio
Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell’Associazione e le eventuali norme regolamentari o statutarie in contrasto non sono efficaci nei confronti della struttura nazionale e dei soci.
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.1gs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile Le disposizioni del presente statuto che presuppongono l’istituzione e l’operatività del registro unico nazione del terzo settore e/o iscrizione/migrazione dell’associazione nel medesimo, ovvero l’adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, i medesimi registri verranno istituti e sarà operante ai sensi di legge e/o l’associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.